mercoledì 5 giugno 2013

Codice di codice di comportamento dei dipendenti pubblici




Oggetto: Codice di codice di comportamento dei dipendenti  pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165

Carissimi,
con la pubblicazione odierna in gazzetta ufficiale (GU n.129 del 4-6-2013)  dal  19 giugno 2013 entra in vigore il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  n. 62 del  16 aprile 2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165"  con tutte le conseguenze del caso. 

Della questione, essendo gią stata ampiamente trattata nelle relazioni effettuate nel gorso del ciclo di giornate di aggiornamento appena conclusosi, non vi č molto da aggiungere.

Per ogni ulteriore valutazione il testo del provvedimento č qui sotto riportato.

Il Segretario Generale
F.to Adamo Bonazzi

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici,
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165. (13G00104)   
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche";
  Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165
del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190, che  prevede  l'emanazione  di  un  Codice  di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al  fine
di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il  rispetto  dei  doveri  costituzionali  di  diligenza,
lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura  dell'interesse
pubblico;
  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28  novembre
2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10
aprile 2001;
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 7 febbraio 2013;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;
  Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute
nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si  chiede:  di
estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo  di  applicazione  del
presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione  del
fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n.  190  del  2012,
trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di
lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la
valutazione,  da  parte  dell'amministrazione,  della  compatibilita'
dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad
organizzazioni, in quanto,  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  da
parte del dipendente, l'amministrazione non  appare  legittimata,  in
via preventiva e generale, a  sindacare  la  scelta  associativa;  di
estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6,  comma  1,
ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in  considerazione  del
fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere  solo  i
rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano
risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma
2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni  dei
comitati o uffici etici, in quanto uffici  non  piu'  previsti  dalla
vigente normativa;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1 
         Disposizioni di carattere generale
 
  1. Il presente  codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato
"Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri  minimi  di  diligenza,  lealta',
imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti
ad osservare.
  2. Le previsioni del presente Codice sono integrate  e  specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato  decreto  legislativo  n.
165 del 2001.

                               Art. 2 
                       Ambito di applicazione
 
  1. Il presente codice si  applica  ai  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  il  cui  rapporto  di  lavoro  e'
disciplinato in base all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del  medesimo
decreto.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  le  norme  contenute  nel
presente  codice  costituiscono  principi  di  comportamento  per  le
restanti categorie di personale di  cui  all'articolo  3  del  citato
decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili  con  le  disposizioni
dei rispettivi ordinamenti.
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  165  del   2001   estendono,   per   quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice  a
tutti i  collaboratori  o  consulenti,  con  qualsiasi  tipologia  di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici  di  diretta  collaborazione  delle  autorita'
politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo
di imprese fornitrici di beni o servizi e  che  realizzano  opere  in
favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti  di  incarico  o
nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle  consulenze
o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o
clausole  di  risoluzione  o  decadenza  del  rapporto  in  caso   di
violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
  4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni  a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano  nel
rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e  delle
relative  norme  di  attuazione,  in  materia  di  organizzazione   e
contrattazione collettiva del proprio personale, di quello  dei  loro
enti  funzionali  e  di  quello  degli  enti  locali  del  rispettivo
territorio.

                               Art. 3 
                          Principi generali
 
  1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la  Nazione  con
disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi  di
buon  andamento  e  imparzialita'  dell'azione   amministrativa.   Il
dipendente  svolge  i  propri  compiti  nel  rispetto  della   legge,
perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o  dei
poteri di cui e' titolare.
  2. Il  dipendente  rispetta  altresi'  i  principi  di  integrita',
correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza,
equita' e ragionevolezza e agisce  in  posizione  di  indipendenza  e
imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi.
  3. Il dipendente non usa a fini  privati  le  informazioni  di  cui
dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti  che
possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.  Prerogative
e poteri pubblici sono esercitati  unicamente  per  le  finalita'  di
interesse generale per le quali sono stati conferiti.
  4. Il dipendente esercita  i  propri  compiti  orientando  l'azione
amministrativa alla massima economicita', efficienza ed efficacia. La
gestione  di  risorse  pubbliche  ai  fini  dello  svolgimento  delle
attivita' amministrative deve seguire una logica di contenimento  dei
costi, che non pregiudichi la qualita' dei risultati.
  5. Nei rapporti con i destinatari  dell'azione  amministrativa,  il
dipendente assicura la piena parita'  di  trattamento  a  parita'  di
condizioni, astenendosi, altresi', da azioni arbitrarie  che  abbiano
effetti negativi sui destinatari  dell'azione  amministrativa  o  che
comportino discriminazioni basate  su  sesso,  nazionalita',  origine
etnica,  caratteristiche  genetiche,  lingua,  religione   o   credo,
convinzioni personali  o  politiche,  appartenenza  a  una  minoranza
nazionale, disabilita',  condizioni  sociali  o  di  salute,  eta'  e
orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
  6.   Il   dipendente   dimostra   la   massima   disponibilita'   e
collaborazione nei rapporti con le altre  pubbliche  amministrazioni,
assicurando lo scambio e la trasmissione  delle  informazioni  e  dei
dati  in  qualsiasi  forma  anche  telematica,  nel  rispetto   della
normativa vigente.

                               Art. 4 
                  Regali, compensi e altre utilita'
 
  1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se'  o  per  altri,
regali o altre utilita'.
  2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali  o  altre
utilita',  salvo   quelli   d'uso   di   modico   valore   effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali  relazioni  di  cortesia  e
nell'ambito  delle  consuetudini  internazionali.   In   ogni   caso,
indipendentemente dalla circostanza che il fatto  costituisca  reato,
il dipendente non chiede,  per  se'  o  per  altri,  regali  o  altre
utilita', neanche di modico valore  a  titolo  di  corrispettivo  per
compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da  soggetti
che  possano  trarre  benefici  da  decisioni  o  attivita'  inerenti
all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o  sta  per  essere
chiamato a svolgere o  a  esercitare  attivita'  o  potesta'  proprie
dell'ufficio ricoperto.
  3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri,  da  un  proprio
subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre  utilita',
salvo quelli  d'uso  di  modico  valore.  Il  dipendente  non  offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilita' a  un  proprio
sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
  4. I regali e le altre utilita' comunque ricevuti  fuori  dai  casi
consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente  cui
siano   pervenuti,   sono   immediatamente   messi   a   disposizione
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini
istituzionali.
  5. Ai fini del presente articolo, per regali o  altre  utilita'  di
modico valore si intendono quelle di valore  non  superiore,  in  via
orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di  sconto.  I  codici  di
comportamento  adottati   dalle   singole   amministrazioni   possono
prevedere  limiti  inferiori,   anche   fino   all'esclusione   della
possibilita'  di  riceverli,  in   relazione   alle   caratteristiche
dell'ente e alla tipologia delle mansioni.
  6.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  da
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un  interesse  economico  significativo  in  decisioni  o   attivita'
inerenti all'ufficio di appartenenza.
  7.  Al  fine  di  preservare   il   prestigio   e   l'imparzialita'
dell'amministrazione,  il  responsabile  dell'ufficio  vigila   sulla
corretta applicazione del presente articolo.

                               Art. 5 
           Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
 
  1.  Nel  rispetto  della  disciplina   vigente   del   diritto   di
associazione, il dipendente comunica tempestivamente al  responsabile
dell'ufficio di appartenenza la propria adesione  o  appartenenza  ad
associazioni od organizzazioni,  a  prescindere  dal  loro  carattere
riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano  interferire  con
lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non  si
applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
  2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire
ad associazioni od organizzazioni,  ne'  esercita  pressioni  a  tale
fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

                               Art. 6 
              Comunicazione degli interessi finanziari
                       e conflitti d'interesse
 
  1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da  leggi  o
regolamenti, il dipendente, all'atto  dell'assegnazione  all'ufficio,
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti  i  rapporti,
diretti o  indiretti,  di  collaborazione  con  soggetti  privati  in
qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia  o  abbia  avuto  negli
ultimi tre anni, precisando:
    a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il  secondo
grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti  finanziari
con  il  soggetto  con  cui  ha  avuto   i   predetti   rapporti   di
collaborazione;
    b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con  soggetti
che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti  all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
  2. Il dipendente si  astiene  dal  prendere  decisioni  o  svolgere
attivita' inerenti alle sue  mansioni  in  situazioni  di  conflitto,
anche potenziale, di interessi con interessi personali, del  coniuge,
di conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il
conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi  natura,  anche  non
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

                               Art. 7 
                        Obbligo di astensione
 
  1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di
decisioni o ad attivita' che possano  coinvolgere  interessi  propri,
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o
di conviventi, oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con
cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o
rapporti di credito o debito significativi,  ovvero  di  soggetti  od
organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,  procuratore  o  agente,
ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati,
societa' o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o
dirigente. Il dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui
esistano gravi ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione  decide  il
responsabile dell'ufficio di appartenenza.

                               Art. 8 
                    Prevenzione della corruzione
 
  1. Il dipendente rispetta le  misure  necessarie  alla  prevenzione
degli illeciti nell'amministrazione. In  particolare,  il  dipendente
rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della
corruzione,  presta  la  sua  collaborazione  al  responsabile  della
prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di  denuncia
all'autorita' giudiziaria, segnala al  proprio  superiore  gerarchico
eventuali situazioni di  illecito  nell'amministrazione  di  cui  sia
venuto a conoscenza.

                               Art. 9 
                    Trasparenza e tracciabilita'
 
  1.  Il  dipendente  assicura  l'adempimento   degli   obblighi   di
trasparenza previsti in capo alle pubbliche  amministrazioni  secondo
le   disposizioni   normative   vigenti,   prestando    la    massima
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati
sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
  2.  La  tracciabilita'  dei  processi  decisionali   adottati   dai
dipendenti deve essere, in tutti  i  casi,  garantita  attraverso  un
adeguato supporto  documentale,  che  consenta  in  ogni  momento  la
replicabilita'.

                               Art. 10 
                 Comportamento nei rapporti privati
 
  1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative  con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il  dipendente
non   sfrutta,   ne'    menziona    la    posizione    che    ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non
assume nessun altro  comportamento  che  possa  nuocere  all'immagine
dell'amministrazione.

                               Art. 11 
                      Comportamento in servizio
 
  1.  Fermo  restando  il  rispetto  dei  termini  del   procedimento
amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda
ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti  il
compimento  di  attivita'  o  l'adozione  di  decisioni  di   propria
spettanza.
  2. Il dipendente utilizza i  permessi  di  astensione  dal  lavoro,
comunque denominati, nel rispetto  delle  condizioni  previste  dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
  3. Il dipendente utilizza il materiale o  le  attrezzature  di  cui
dispone per ragioni di ufficio e i servizi  telematici  e  telefonici
dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione.  Il
dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione  a  sua
disposizione soltanto  per  lo  svolgimento  dei  compiti  d'ufficio,
astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

                               Art. 12 
                      Rapporti con il pubblico
 
  1. Il dipendente in rapporto con  il  pubblico  si  fa  riconoscere
attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto
identificativo  messo  a  disposizione  dall'amministrazione,   salvo
diverse disposizioni  di  servizio,  anche  in  considerazione  della
sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza,
cortesia e disponibilita' e, nel rispondere  alla  corrispondenza,  a
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera  nella
maniera  piu'  completa  e  accurata  possibile.  Qualora   non   sia
competente  per  posizione  rivestita  o   per   materia,   indirizza
l'interessato al funzionario  o  ufficio  competente  della  medesima
amministrazione. Il dipendente, fatte  salve  le  norme  sul  segreto
d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in  ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali
ha la  responsabilita'  od  il  coordinamento.  Nelle  operazioni  da
svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente  rispetta,
salvo diverse esigenze di servizio  o  diverso  ordine  di  priorita'
stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico  e  non  rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai
loro reclami.
  2.  Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni   e   diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene
da    dichiarazioni     pubbliche     offensive     nei     confronti
dell'amministrazione.
  3.  Il  dipendente  che  svolge  la  sua  attivita'  lavorativa  in
un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il  rispetto
degli   standard    di    qualita'    e    di    quantita'    fissati
dall'amministrazione anche  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Il
dipendente opera al fine di assicurare la continuita'  del  servizio,
di consentire agli utenti la scelta tra  i  diversi  erogatori  e  di
fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio
e sui livelli di qualita'.
  4. Il  dipendente  non  assume  impegni  ne'  anticipa  l'esito  di
decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori
dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti
od operazioni amministrative, in  corso  o  conclusi,  nelle  ipotesi
previste dalle disposizioni di legge e regolamentari  in  materia  di
accesso, informando sempre  gli  interessati  della  possibilita'  di
avvalersi anche  dell'Ufficio  per  le  relazioni  con  il  pubblico.
Rilascia copie ed  estratti  di  atti  o  documenti  secondo  la  sua
competenza, con le modalita' stabilite  dalle  norme  in  materia  di
accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
  5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio  e  la  normativa  in
materia di tutela e trattamento dei dati  personali  e,  qualora  sia
richiesto oralmente di  fornire  informazioni,  atti,  documenti  non
accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o  dalle  disposizioni  in
materia di dati personali, informa  il  richiedente  dei  motivi  che
ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a
provvedere  in  merito  alla  richiesta  cura,   sulla   base   delle
disposizioni interne,  che  la  stessa  venga  inoltrata  all'ufficio
competente della medesima amministrazione.

                               Art. 13 
              Disposizioni particolari per i dirigenti
 
  1. Ferma  restando  l'applicazione  delle  altre  disposizioni  del
Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi
compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19,  comma  6,
del decreto legislativo n. 165  del  2001  e  dell'articolo  110  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che  svolgono
funzioni equiparate ai dirigenti operanti  negli  uffici  di  diretta
collaborazione  delle  autorita'  politiche,  nonche'  ai  funzionari
responsabili  di  posizione  organizzativa  negli   enti   privi   di
dirigenza.
  2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso  spettanti
in  base  all'atto  di  conferimento  dell'incarico,   persegue   gli
obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo  adeguato
per l'assolvimento dell'incarico.
  3. Il dirigente,  prima  di  assumere  le  sue  funzioni,  comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con  la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini  entro
il secondo grado,  coniuge  o  convivente  che  esercitano  attivita'
politiche, professionali o economiche  che  li  pongano  in  contatti
frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere  o  che  siano  coinvolti
nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il  dirigente
fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale  e  le
dichiarazioni annuali dei redditi soggetti  all'imposta  sui  redditi
delle persone fisiche previste dalla legge.
  4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti  e  adotta
un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i  colleghi,
i  collaboratori  e  i  destinatari  dell'azione  amministrativa.  Il
dirigente cura, altresi', che le risorse  assegnate  al  suo  ufficio
siano utilizzate per finalita'  esclusivamente  istituzionali  e,  in
nessun caso, per esigenze personali.
  5. Il dirigente cura, compatibilmente con le  risorse  disponibili,
il  benessere  organizzativo  nella  struttura  a  cui  e'  preposto,
favorendo l'instaurarsi di  rapporti  cordiali  e  rispettosi  tra  i
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione  delle
informazioni, alla  formazione  e  all'aggiornamento  del  personale,
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di  genere,  di
eta' e di condizioni personali.
  6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base  di
un'equa ripartizione  del  carico  di  lavoro,  tenendo  conto  delle
capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale  a
sua disposizione. Il dirigente affida  gli  incarichi  aggiuntivi  in
base alla professionalita' e, per quanto possibile,  secondo  criteri
di rotazione.
  7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato  alla
struttura  cui  e'  preposto  con  imparzialita'  e  rispettando   le
indicazioni ed i tempi prescritti.
  8.  Il  dirigente  intraprende  con  tempestivita'  le   iniziative
necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e  conclude,
se  competente,  il   procedimento   disciplinare,   ovvero   segnala
tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando  ove
richiesta  la  propria  collaborazione  e   provvede   ad   inoltrare
tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale  o  segnalazione
alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel  caso  in  cui
riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente,  adotta
ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non  sia
indebitamente   rilevata   la   sua   identita'   nel    procedimento
disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001.
  9. Il dirigente, nei  limiti  delle  sue  possibilita',  evita  che
notizie  non   rispondenti   al   vero   quanto   all'organizzazione,
all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce
la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine
di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

                               Art. 14 
              Contratti ed altri atti negoziali
 
  1. Nella conclusione di accordi e negozi e  nella  stipulazione  di
contratti per  conto  dell'amministrazione,  nonche'  nella  fase  di
esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre  a  mediazione  di
terzi, ne' corrisponde o promette ad  alcuno  utilita'  a  titolo  di
intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la  conclusione
o l'esecuzione del contratto. Il presente comma  non  si  applica  ai
casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivita'
di intermediazione professionale.
  2. Il dipendente  non  conclude,  per  conto  dell'amministrazione,
contratti  di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento   o
assicurazione con imprese con le quali abbia  stipulato  contratti  a
titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio  precedente,  ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342  del  codice
civile. Nel caso  in  cui  l'amministrazione  concluda  contratti  di
appalto, fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione,  con
imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a  titolo
privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente,  questi  si
astiene  dal  partecipare  all'adozione  delle  decisioni   ed   alle
attivita' relative all'esecuzione del  contratto,  redigendo  verbale
scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
  3. Il dipendente che  conclude  accordi  o  negozi  ovvero  stipula
contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai  sensi
dell'articolo  1342  del  codice  civile,  con  persone   fisiche   o
giuridiche  private  con  le  quali  abbia  concluso,   nel   biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,  finanziamento
ed assicurazione, per  conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
  4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
questi informa per iscritto il dirigente apicale  responsabile  della
gestione del personale.
  5. Il dipendente  che  riceva,  da  persone  fisiche  o  giuridiche
partecipanti  a   procedure   negoziali   nelle   quali   sia   parte
l'amministrazione,   rimostranze   orali   o   scritte   sull'operato
dell'ufficio  o  su  quello  dei  propri  collaboratori,  ne  informa
immediatamente,  di  regola  per  iscritto,  il   proprio   superiore
gerarchico o funzionale.

                               Art. 15 
            Vigilanza, monitoraggio e attivita' formative
 
  1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice  e
dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i
dirigenti  responsabili  di  ciascuna  struttura,  le  strutture   di
controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
  2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista  dal
presente  articolo,  le  amministrazioni  si  avvalgono  dell'ufficio
procedimenti disciplinari istituito ai  sensi  dell'articolo  55-bis,
comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  che  svolge,
altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente  gia'
istituiti.
  3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo  dall'ufficio
procedimenti disciplinari si  conformano  alle  eventuali  previsioni
contenute nei piani di prevenzione della  corruzione  adottati  dalle
amministrazioni ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190.  L'ufficio  procedimenti  disciplinari,  oltre
alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del  codice
di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni  di
violazione dei codici di comportamento, la  raccolta  delle  condotte
illecite accertate e  sanzionate,  assicurando  le  garanzie  di  cui
all'articolo 54-bis del decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Il
responsabile della prevenzione della corruzione  cura  la  diffusione
della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione,  ai  sensi  dell'articolo
54,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   la
pubblicazione  sul   sito   istituzionale   e   della   comunicazione
all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1,  comma
2,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  dei   risultati   del
monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste  dal
presente  articolo,  l'ufficio  procedimenti  disciplinari  opera  in
raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge n. 190 del 2012.
  4. Ai  fini  dell'attivazione  del  procedimento  disciplinare  per
violazione  dei  codici  di  comportamento,  l'ufficio   procedimenti
disciplinari puo'  chiedere  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione
parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,
lettera d), della legge n. 190 del 2012.
  5.  Al  personale  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  rivolte
attivita' formative in  materia  di  trasparenza  e  integrita',  che
consentano ai dipendenti  di  conseguire  una  piena  conoscenza  dei
contenuti del  codice  di  comportamento,  nonche'  un  aggiornamento
annuale e sistematico sulle misure e sulle  disposizioni  applicabili
in tali ambiti.
  6. Le Regioni e gli enti  locali,  definiscono,  nell'ambito  della
propria  autonomia  organizzativa,  le  linee  guida  necessarie  per
l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.
  7. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti  previsti
nell'ambito  delle  risorse   umane,   finanziarie,   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.

                               Art. 16 
          Responsabilita' conseguente alla violazione
                        dei doveri del codice
 
  1. La  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente  Codice
integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le
ipotesi  in  cui  la  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel
presente Codice, nonche' dei doveri e  degli  obblighi  previsti  dal
piano  di  prevenzione  della   corruzione,   da'   luogo   anche   a
responsabilita'  penale,  civile,  amministrativa  o  contabile   del
pubblico dipendente, essa e' fonte  di  responsabilita'  disciplinare
accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel  rispetto  dei
principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni.
  2. Ai fini della  determinazione  del  tipo  e  dell'entita'  della
sanzione disciplinare concretamente  applicabile,  la  violazione  e'
valutata  in  ogni  singolo  caso  con  riguardo  alla  gravita'  del
comportamento eall'entita' del pregiudizio, anche morale,  derivatone
al decoro o al prestigio  dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le
sanzioni  applicabili  sono  quelle   previste   dalla   legge,   dai
regolamenti e dai contratti collettivi, incluse  quelle  espulsiveche
possono essere applicate esclusivamente  nei  casi,  da  valutare  in
relazione alla gravita', di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 4, qualora concorrano la non modicita' del valore del regalo
o delle altre utilita' e l'immediata correlazione  di  questi  ultimi
con il compimento di un atto o di un'attivita'  tipici  dell'ufficio,
5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi  del  primo
periodo. La  disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  si  applica
altresi' nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli  4,
comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e  13,
comma 9, primo periodo.  I  contratti  collettivi  possono  prevedere
ulteriori criteri di individuazione  delle  sanzioni  applicabili  in
relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
  3. Resta ferma la comminazione del  licenziamento  senza  preavviso
per i casi gia' previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi.
  4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di
responsabilita' disciplinare  dei  pubblici  dipendenti  previsti  da
norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

                               Art. 17 
               Disposizioni finali e abrogazioni
 
  1. Le amministrazioni danno la piu' ampia  diffusione  al  presente
decreto, pubblicandolo sul  proprio  sito  internet  istituzionale  e
nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti  i
propri  dipendenti  e  ai  titolari  di  contratti  di  consulenza  o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale,  ai  titolari
di organi e di incarichi negli uffici di diretta  collaborazione  dei
vertici politici dell'amministrazione,  nonche'  ai  collaboratori  a
qualsiasi titolo,  anche  professionale,  di  imprese  fornitrici  di
servizi   in    favore    dell'amministrazione.    L'amministrazione,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto  di  lavoro  o,  in
mancanza, all'atto  di  conferimento  dell'incarico,  consegna  e  fa
sottoscrivere ai nuovi assunti,  con  rapporti  comunque  denominati,
copia del codice di comportamento.
  2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai  codici  di
comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo  54,  comma
5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime
modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.
  3. Il decreto del Ministro per la  funzione  pubblica  in  data  28
novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 10 aprile 2001, e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma addi', 16 aprile 2013
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013
Registro n. 4, foglio n. 300



 




--

MICHELE   

LATTA NZIO

venerdì 31 maggio 2013

incentivi agli ex tempi determinati

Care colleghe e colleghi,


 
Approfitto dell’occasione per commentare alcune voci circolate sul nostro conto a proposito della vicenda “produttività al personale ex tempo determinato”;  è stato detto che la nostra Organizzazione avrebbe assunto nei confronti della vicenda un atteggiamento ambiguo e non così netto a favore del riconoscimento dei mancati introiti del personale che a vario titolo aveva ricoperto incarichi a tempo determinato dal 2002 al 2009.

Premettendo che la nostra azione fino dalle origini della vicenda (2009) è sempre stata improntata ad informare e a chiarire punti e prospettive secondo noi insufficientemente approfonditi da altri in una vicenda che, come abbiamo avuto modo di dire nel nostro comunicato del 10 maggio, mette su piani di contrapposizione, da una parte i lavoratori assunti a T.I. a partire dal 2008 (ex T.D, ex co.co.co) e che si sentono defraudati del mancato percepimento per quei periodi del salario accessorio e dall’altra tutti coloro che stanno subendo dal 2010 e fino a tutto il 2014 il blocco delle retribuzioni, riconosciamo che abbiamo assunto una posizione di osservatori, proprio a causa dell’assoluta delicatezza del problema, senza sposare platealmente o strumentalmente nessuna causa.
A questo proposito è doveroso ricordare la genesi della vicenda, scaturita dalla decisone di una collega che, nel 2009, in perfetta e assoluta solitudine, ha promosso una causa contro l’Amministrazione guadagnandoci, alla fine di un procedimento durato circa 3 anni e con due gradi di giudizio, considerate anche le spese legali e giudiziarie che ha dovuto sborsare, il 50 %  scarso dell’atteso.
Oggi l’Amministrazione propone il 70 % a tutta la platea dei potenziali pretendenti chiedendo il via libera ad impegnare (nel caso di almeno un 90% di adesioni) una cifra pari ad un milione di euro: ribadiamo la nostra indipendenza di giudizio  e la nostra posizione di osservatori, per ora neutrali, in una materia estremamente “divisiva” invitando però i lavoratori, tutti i lavoratori, alla luce di queste brevi premesse ad un’attenta ed oggettiva riflessione su questa vicenda, niente affatto chiara ne tantomeno scontata nei suoi contorni giuridici e contrattuali.
A questo proposito e, a corredo di queste brevi considerazioni, invito, chi fosse interessato e non lo avesse ancora fatto, a leggere l’Art. 6 del D.lgs 368/2001 e l’accordo sindacale interno formalizzato con DDG n. 2/2010 ai paragrafi “produttività tempi determinati” e “produttività neo assunti 2002-2009”.

Io ed il collega Carlo Maggiore siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento
cari saluti
michele

ANALISI DELLE CRITICITÀ ORGANIZZATIVE

ANALISI DELLE CRITICITÀ ORGANIZZATIVE
DELL’AGENZIA: OSSERVAZIONI DI FSI

Abbiamo inoltrato ieri il documento che era stato consegnato alle organizzazioni sindacali nella riunione dell’8 maggio scorso alle quali l’Amministrazione chiedeva di elaborare proprie considerazioni sui punti proposti.

Noi, in collaborazione con colleghi a vario titolo interessati agli argomenti del documento (che in questa occasione ringraziamo) abbiamo formulato  delle osservazioni che non hanno la pretesa di essere esaustive ne tantomeno di toccare tutti gli argomenti trattati, prediligendo aspetti che, a nostro avviso, risultano prioritari rispetto ad altri (come d’altronde avevamo anticipato nel nostro comunicato del 10 maggio).

Per inciso abbiamo letto il (ri)tentativo, più o meno larvato, di riproporre il teorema secondo il quale per far funzionare ARPA ci vogliono più dirigenti.

Abbiamo inoltre evidenziato sostanziali incongruenze in materia di mobilità e telelavoro.

Cercando di non annoiarvi troppo vi proponiamo la lettura integrale dei punti che abbiamo analizzato e quindi commentato.

Il testo in nero è quello originale proposto dalla Direzione, in rosso le integrazioni oggetto delle nostre osservazioni.




Lo strumento dei coordinamenti di cui all'art 24 del Regolamento di organizzazione non ha ancora interessato temi di carattere amministrativo.
In realtà con l’assegnazione di posizioni organizzative ai Nuclei Operativi Geografici (NOG) i dipartimenti sono stati dotati di figure amministrative di coordinamento, poi non si può trascurare il fatto che l'AFA è dotata di ben 3 dirigenti, cos'altro serve?

La funzione organizzazione non è identificabile nell'attuale organigramma nonché nelle declaratorie delle relative strutture.  Questa osservazione costituisce esplicito richiamo alle disposizioni dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione del 2005?


         
Mancanza di riferimenti organizzativi per la gestione delle relazioni con il sistema agenziale nazionale e alla diffusione dei prodotti dal medesimo elaborati. Tutta l'esperienza accumulata (e le risorse investite) in tutti questi anni nell'ambito di Assoarpa non ha prodotto frutti? Citiamo dallo Statuto dell'Associazione  le finalità dichiarate: realizzazione di elevati livelli di integrazione e di sviluppo delle politiche delle Agenzie associate, nelle materie inerenti le relazioni istituzionali e sociali, le attività oggetto del mandato istituzionale delle Agenzie, i sistemi di finanziamento delle attività, l’organizzazione del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane, la gestione dei rapporti di lavoro e delle connesse relazioni sindacali.

Assenza di un riferimento organizzativo strutturato di risposta alle esigenze di interfaccia con il sistema sanitario regionale (assessorato, aziende, IZS). Ma non esiste un incarico dirigenziale che ha il compito di mantenere i rapporti con il SSN?

Assenza di un sistema di gestione della sicurezza. La soluzione è adottare la normativa OHSAS 18001

Eccessiva variabilità organizzativa interna delle strutture in assenza di modelli di massima prestabiliti. AFA?

Il processo di riduzione della dirigenza non è ancora accompagnato da iniziative volte a creare le condizioni per un suo progressivo reintegro. Sono poi presenti solo 3 dirigenti di ruolo  amministrativi, condizione di sproporzione rispetto alle dimensioni complessive dell’Agenzia.
Non bisogna guardare la qualifica contrattuale, ma l’attività svolta.
I Dirigenti assegnati a Strutture semplici o complesse che dipendono dal Direttore Amministrativo, svolgono mansioni prettamente amministrative e sono sicuramente più di tre, si veda a questo proposito l’organigramma: http://www.arpa.piemonte.it/intranet/strutture

Il regolamento di mobilità non tiene in considerazione le esigenze organizzative essendo stato concepito in epoca di non blocco totale del turn-over.
Nel caso della mobilità ordinaria (non legata al potere organizzatorio) è prassi comune la negazione del nulla osta per due anni, senza che vi sia una verifica seria delle motivazioni addotte
il regolamento per il telelavoro presenta, relativamente al telelavoro a domicilio, requisiti eccessivamente stringenti che lo rendono utilizzabile in pochissimi casi di condizioni di elevato disagio. Molte funzioni di carattere amministrativo potrebbero essere svolte in remoto senza creare alcun problema. E' inoltre previsto il nulla-osta del responsabile di SC che ne ostacola ulteriormente l'applicabilità riconducendola ad un ambito discrezionale

Mancanza di uno staff direzionale alle dirette dipendenze della stessa. Abbiamo eliminato, per risparmiare, la figura del direttore tecnico per surrogare con altre figure non meglio identificate per caratteristiche e funzioni; insistiamo su di un utilizzo pieno e corretto delle aree funzionali

Presenza all’interno dei Dipartimenti provinciali di Strutture semplici molto eterogenee sotto il profilo della dimensione. In assenza di un vincolo sul numero di unità (min-max) che possono afferire ad un dirigente si sono consolidate situazioni di fatto, frutto di adattamento delle funzioni con le risorse in concreto disponibili e con le esigenze operative.  Si attui in modo organico ed efficiente il regolamento sulla mobilità.
Presso la sede centrale sono presenti due strutture semplici composte da soli due dipendenti (1 dirigente responsabile + 1 comparto)

Eccessivo ricorso alla esternalizzazione dei servizi di  manutenzione ordinaria relativi alle reti di monitoraggio e all'assistenza tecnica sulla strumentazione. Sono necessari approfondimenti sulle ipotesi di ridimensionamento delle esternalizzazioni, oltre alle fattispecie citate

Non è  chiaramente definito il ruolo delle Aree funzionali nei processi trasversali.
L'area funzionale amministrativa, contrariamente alla sua rappresentazione in organigramma, non esercita alcuna funzione di coordinamento sulle strutture prettamente amministrative.
Nell'area tecnica è inserita la SS Sistema Qualità, funzione prettamente di competenza dello staff della Direzione
  


Insufficiente chiarezza del ruolo, funzione e rapporti gerarchici dell'UPG nell'organizzazione dell'Agenzia. Il ruolo dell'UPG, finché rimane tale, è chiaramente definito dal codice di procedura penale (art. 56). Non è chiaro da cosa scaturisca tale criticità.


L’attuale intelaiatura degli incarichi di funzione talvolta non risponde alle esigenze organizzative.
In alcuni casi, l'incarico di funzione ha seguito la persona anziché essere legato alle reali esigenze

Di massima, i titolari di posizione organizzativa delle Strutture amministrative esercitano funzioni in concreto maggiormente incisive sotto il profilo gestionale rispetto a quelle dei titolari di incarico di funzione delle altre Strutture, generando situazioni di oggettiva sperequazione.
Il Regolamento per l’assegnazione delle Posizioni Organizzative è assolutamente inutile, visto che produce un elenco che non può essere ri-utilizzato in caso di rinuncia del vincitore: sarebbe più veloce e corretto che il Dirigente di SC (cui è attribuito il budget) decida con un proprio atto a chi assegnare l’incarico. Qualora dovesse rimanere l’attuale impostazione con bando,  sarebbe necessario introdurre una valutazione di idoneità effettuata dal dirigente responsabile della SC in cui è bandita la PO, propedeutica alla valutazione dei titoli (a cura dell’ufficio personale) e alla valutazione del curriculum (a cura del dirigente stesso). Il risultato finale dovrà essere una graduatoria e non un elenco.

Nelle strutture carenti di personale con qualifica dirigenziale i titolari di incarico di funzione esercitano di fatto funzioni di maggior peso sotto il profilo gestionale rispetto alle altre.
Occorrerebbe assegnare ai dirigenti con solo incarico di alta specializzazione, la responsabilità di tali Strutture  e del relativo personale.
Vi sono alcune strutture di dimensioni medie o grandi prive di responsabile e di dirigenti.
Andrebbe riconsiderata la effettiva necessità di figure dirigenziali nelle strutture, valutando se in alcuni casi le funzioni effettivamente svolte dai dirigenti possano essere attribuite a personale di categoria D/Ds (consentendo quindi lo spostamento dei dirigenti ove effettivamente carenti).Alcuni incarichi della dirigenza sembrano rispondere più a esigenze di premialità piuttosto che ad effettive specializzazioni, nondimeno alcuni incarichi di posizione organizzativa e/o di coordinamento sembrano essere ritagliati sulle persone più che sulle funzioni effettivamente da ricoprire.

La scheda di valutazione del comparto è assolutamente obsoleta e da rimodulare in base alle reali attività svolte in base al profilo di appartenenza.
Non è identificato un criterio omogeneo di valutazione tra le diverse strutture.
Inoltre deve essere ribadito che la scheda deve essere finalizzata al solo pagamento dell’incentivazione.




Redatto a cura del
Coordinamento FSI – USAE
   Arpa Piemonte

lunedì 20 maggio 2013

info FSI su riunione del 15 maggio 2013



Il giorno 15 maggio abbiamo partecipato al tavolo tecnico, convocato dall'Amministrazione per trattare il punto  dell'O.d.G. relativo alla revisione della spesa di funzionamento di Arpa, che per motivi di tempo non era stato affrontato nell'incontro del 8 maggio.

 

Il Direttore Amministrativo, prima di affrontare quanto in oggetto, ci ha aggiornato in merito a questi due argomenti:

a) finanziamento di Arpa: nel BURP della scorsa settimana è stata pubblicata la legge finanziaria regionale, che stanzia 67 milioni per il finanziamento di Arpa;  importo che, pur in riduzione rispetto al finanziamento dell'anno passato, è comunque superiore di un milione rispetto a quanto era stato ipotizzato come fabbisogno minimo, consentendoci quindi di contenere il taglio operato sugli investimenti;

b) il giorno 13/5 si è svolto un incontro tra Direzione di Arpa e Consiglio Regionale (di cui la Direzione renderà  disponibili sul sito istituzionale le slide ed il verbale). In tale sede è stata esaminata l'attività di Arpa, anche rispetto all'ormai decaduto piano di riposizionamento; è stata inoltre presa in esame la consistenza di personale di Arpa. Il DA ci ha rappresentato una sensazione tutto sommato positiva, anche in relazione alla congiuntura generale; inoltre al momento, pur essendo Arpa ente strumentale della Regione, non parrebbe essere coinvolta  nei processi di spending review regionale in materia di personale.

Ovviamente novità in negativo potrebbero venire dal piano di rientro della Regione dal disavanzo sanitario, ma al momento non parrebbero esserci ricadute per Arpa.

In sostanza sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) in qualche modo mutato in positivo l'atteggiamento della Regione verso il nostro ente.

 

Dopo queste premesse piuttosto rassicuranti, il DA ci ha illustrato quanto si sta operando in materia di contenimento dei costi.

I filoni sono schematicamente riassumibili in:

a)   interventi sulla dotazione immobiliare (es. trasferimento sede di Biella, razionalizzazione delle varie sedi operative di Alessandria);

b)   ottimizzazione delle procedure di acquisto, mediante sistematico utilizzo delle procedure Consip, Mepa (ovviamente ove non si tratti di acquisire servizi o prodotti specifici) ;

c)    "interventi" sui servizi ausiliari esternalizzati (lavaggio vetreria, servizi di facchinaggio e reception, ecc.);

d)   interventi sulla gestione delle reti di monitoraggio, con un ripensamento rispetto alle esasperate esternalizzazioni operate in passato (e sulle quali la posizione dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali era stata fortemente critica).

 

In merito a questi interventi di riduzione dei costi, il DA ha chiaramente specificato di agire nell'ambito della legge sul contenimento della spesa da parte delle pubbliche amministrazioni (che  devono cercare di ridurre i costi a parità di servizio offerto al cittadino), ma di farlo nell'ottica "del buon padre di famiglia" e non perché costretto da richieste mirate da parte della regione.

Gli interventi sindacali hanno sottolineato come purtroppo ogni azione mirata alla riduzione dei costi di servizi esternalizzati, seppure inevitabile,  non potrà che essere subita e pagata dalle fasce più deboli, vale a dire, nello specifico, i colleghi dipendenti delle cooperative che ogni giorno ci affiancano nelle attività. A fronte, è stato anche sottolineato, di una non sempre esemplare capacità gestionale da parte dei dirigenti apicali.

 

Il DA ha inoltre fatto più volte riferimento alla dotazione organica di Arpa, che addirittura potrebbe consentire qualche assunzione mirata (tutto da verificare poi se questo sarebbe possibile tramite concorso o tramite mobilità dagli enti regionali, IPLA ecc.). Questo aspetto è stato accolto con un certo scetticismo da parte sindacale; da parte nostra non vorremmo che questi discorsi fossero preparatori a ennesime proposte di assunzione di nuove figure dirigenziali di cui, francamente, continuiamo a non sentire la mancanza.

 

Al termine, abbiamo chiesto se avessero un fondamento le voci secondo cui Arpa starebbe per intervenire sull'orario di servizio in analogia con quanto già disposto da altri enti quali la Provincia (orario ridotto il venerdì con conseguente aumento nelle altre giornate, al fine di operare un risparmio sui ticket restaurant); il DA ha assolutamente smentito la fondatezza di tali voci.

 

La riunione si è chiusa con l'impegno da parte della Direzione di continuare, su questi temi, nel confronto dialettico con le organizzazioni sindacali.

    

Redatto a cura del

Coordinamento FSI – USAE

   Arpa Piemonte

venerdì 17 maggio 2013

info FSI su riunione del 15 maggio 2013

Ciao a tutti,

vi inoltro, in allegato, il resoconto FSI sul tavolo tecnico tenuto mercoledì 15 maggio tra Direzione e Organizzazioni sindacali su:

"Revisione della spesa di funzionamento dell'Arpa Piemonte"


Carlo

 

 coordinamento Arpa
    FSI-USAE

 

seguiteci anche su:

http://archiviosindacale.blogspot.com/
  

Questo messaggio è inviato ad una lista di corrispondenti a scopo informativo e divulgativo delle iniziative sindacali del Coordinamento FSI-ARPA Piemonte.

Nel caso non fossi più interessato a ricevere i nostri messaggi è sufficiente segnalarlo scrivendo o telefonando al mittente del presente messaggio, oppure scrivendo al seguente indirizzo: fsiarpapiemonte@gmail.com




venerdì 10 maggio 2013

analisi delle criticità - produttivtà ex tempi determinati


RESOCONTO INCONTRO DEL 8 MAGGIO 2013

 

L’incontro prevedeva come ordine del giorno i seguenti punti:

1.   attività di analisi delle criticità organizzative dell’Agenzia;

2.   revisione della spesa di funzionamento;

3.   produttività personale a tempo determinato.

 

Sono stati trattati, per motivi di tempo, il 1° ed il 3° (il secondo verrà trattato nell’ambito di un tavolo tecnico appositamente convocato per il giorno 15 p.v.)

 

produttività personale a tempo determinato

 

Cominciamo con il descrivere le risultanze del dibattito che si è sviluppato intorno al 3° punto.

L’Amministrazione ci ha anticipato la proposta che formulerà agli interessati per tentare di comporre la controversia che, lo ricordiamo,  la contrappone ai colleghi ex tempi determinati e a tempo indeterminato assunti a partire dal 2002, che non avevano percepito le quote di salario accessorio per i periodi corrispondenti.

Il fondo accantonato a suo tempo, compreso l’incremento, ammonta a circa €1.500.000.

 

La proposta dell’Amministrazione si riassume in questo modo: riconoscimento mediante transazione tra Amministrazione ed ogni singolo lavoratore interessato del 70% di quanto dovuto alle varie fattispecie di potenziali interessati alla produttività; il 50% della produttività per i periodi di prova.  (le quote sono al netto di quanto già percepito in virtù dell’accordo 27.11.2009).

 

Nella proposta dell’Amministrazione si è quantificato che un’adesione inferiore al 90% dei potenziali interessati si tradurrebbe in un nulla di fatto e di conseguenza chi lo riterrebbe dovrebbe promuovere causa legale individuale.

 

La questione è molto complessa, sia perché non esiste al momento una giurisprudenza consolidata in materia (in questo senso, la vertenza della collega che ha avviato la questione potrebbe in un certo senso costituire una sentenza-pilota), sia perché i singoli casi sono molto diversificati tra loro.

Da non dimenticare, infine, che una sentenza per un singolo caso non può essere giuridicamente estesa ad altri casi, anche se analoghi.  La conseguenza di tutto ciò è che in mancanza di una transazione che coinvolgesse quasi la totalità  dei colleghi, ogni dipendente dovrebbe ricorrere ad una causa individuale, senza alcuna garanzia di ottenere un risultato omogeneo.

 

Riteniamo indispensabile inquadrare la proposta dell’Amministrazione all’interno dei casi limite:

 

a)  se la transazione non andasse a buon fine, e nessuno dei circa 300 colleghi interessati decidesse di ricorrere per vie legali (o ai ricorrenti in sede di sentenza non venisse riconosciuto il diritto) , il fondo verrebbe ripartito tra gli altri circa 700 colleghi, con un “saldo” pari a circa una mensilità;

 

b)  qualora l’Amministrazione decidesse di derimere la questione riconoscendo il 100% di quanto dovuto alle varie fattispecie di potenziali interessati alla produttività, il fondo sarebbe insufficiente e pertanto a tutti i circa 700 altri colleghi che hanno percepito la produttività negli anni in oggetto potrebbe venire richiesto di restituire una parte di quanto a suo tempo ricevuto.

 

Con la proposta dell’Amministrazione, stando ai calcoli prospettati, l’impegno per compensare una platea di oltre 300 lavoratori – ricordiamo a vario titolo, da pochi euro fino a punte di 15.000 - impegnerebbe circa 1 milione, l’altro mezzo milione verrebbe distribuito alla restante globalità del personale, che percepirebbe pertanto una somma ipotizzabile in circa 400 euro netti.

 

Fermo restando, come già detto, che in ogni caso la questione è assolutamente soggettiva e, per usare un termine in voga in questo periodo , estremamente “divisiva” visti gli interessi contrapposti, assumeremo come sigla posizioni specifiche allorquando si dovrà andare a definizione. Per ora rileviamo solo che il punto di vista sindacale sulla proposta non è omogeneo.

 

Sull’argomento, visto l’esito finale della riunione, le parti hanno deciso di aggiornarsi  al mese prossimo.

 

 

attività di analisi delle criticità organizzative dell’Agenzia

 

Riguardo al primo punto all’ordine del giorno il Direttore generale ha presentato ed illustrato un documento di sintesi (denominato Analisi organizzativa: azioni di sviluppo e criticità riscontrate) elaborato da un gruppo di studio composto dai dirigenti di SC e dai componenti dell’Ufficio di Direzione, che, nelle intenzioni, identifica le attuali criticità (ne sono state elencate ben 45) che limitano una corretta gestione delle funzioni di Arpa.

È stato detto e più volte ribadito che questa operazione non rappresenta l’ennesimo rimaneggiamento del Regolamento di Organizzazione ma punterebbe a razionalizzare le attività per un migliore utilizzo delle risorse strumentali e umane.

Il documento è articolato in 6 aree così denominate:

a)  visione e sviluppo dell’Agenzia: azioni di consolidamento dell’identità ed i potenziamento dell’azione

b)  Inattuazione regolamentare

c)   Carenze organizzative

d)  Frammentazione organizzativa

e)  Inefficienza/inefficacia organizzativa

f)      Indeterminatezza organizzativa.

 

È stato chiesto ai sindacati di dare il loro contributo.

Al di là degli eufemismi e da una prima lettura del documento si comprende che l’operazione che si sta facendo cerca la condivisione delle parti sindacali per “far meglio digerire” scelte che necessariamente implicheranno revisioni strutturali dell’Ente. Non sono ancora delineante le soluzioni,  ma alcune si possono intuire.

Su alcuni aspetti noi porteremo le nostre considerazioni anche e soprattutto per far emergere alcune contraddizioni o anacronismi che riteniamo di avere rilevato.

venerdì 8 marzo 2013

RESOCONTO INCONTRO DEL 6 MARZO 2013 CON LA NUOVA DIREZIONE

RESOCONTO INCONTRO DEL 6 MARZO 2013 CON LA NUOVA DIREZIONE



Mercoledì 6 marzo si è tenuta una riunione tra la RSU e la nuova Direzione Generale costituita dal Direttore Generale ing. Angelo Robotto e dal Direttore Amministrativo Dott. Mauro Porta.

L’incontro è la conseguenza di uno specifico invito che l’Ing. Robotto ha voluto rivolgere alla RSU (in precedenza ha incontrato le segreterie delle vari organizzazioni sindacali) per presentarsi nella sua nuova veste e per indicare in linea generale quali sono le strategie che caratterizzeranno il suo mandato.

In estrema sintesi i punti toccati da Direttore nel suo discorso, che più ci son sembrati degni di rilievo, sono stati i seguenti:

  • Piano di riposizionamento – ha destato non poca sorpresa la dichiarazione del nuovo Direttore secondo cui il discorso sul documento del Piano di riposizionamento e su come si è arrivati alla sua stesura è da considerarsi chiuso, ha  però aggiunto la necessità di arrivare ad una razionalizzazione delle attività, con particolare riferimento alle strutture laboratoristiche.
  • Revisione del regolamento – con sollievo abbiamo accolto la dichiarazione che questo Direttore non metterà mano al Regolamento, come invece è stato fatto ad ogni cambio della guardia (anche più volte) nella breve storia dell’Ente. Lo stesso Ing. Robotto ha però precisato che potrebbero essere necessari aggiustamenti a livello di organigramma, ovvero, interpretando, potrebbero scomparire delle strutture semplici magari accorpate ad altre in una prospettiva di razionalizzazione delle risorse e di maggiore efficienza
  • Responsabilità della dirigenza – ha fatto un richiamo molto specifico alla responsabilità della dirigenza che deve operare con piena consapevolezza del proprio ruolo gestionale ai fini di una maggior efficienza e produttività; principio che a cascata dovrebbe ricadere su tutta la catena di comando. Questa strategia, stando alle dichiarazioni del D.G.  dovrebbe fornire maggiori  garanzie nella regolarità dei finanziamenti regionali. 
  • Spending rewiew regionale – grava ancora l’incognita sugli effetti che potrà produrre la revisione della spesa a livello regionale; su questo si è limitato a dire che in funzione di ciò si dovranno fare “ragionamenti sul personale”. Naturalmente il tema ci riguarda molto da vicino e quindi attendiamo di conoscere nel dettaglio a cosa portano questi “ragionamenti”. 
  • Rapporto con i sindacati – Il D.G. e il Direttore amministrativo hanno voluto assicurare che, pur nel rispetto di prerogative e ruoli delle parti, cercheranno sempre il confronto ed il dibattito con la controparte. È un affermazione impegnativa, che stride totalmente con l’atteggiamento di ostinata chiusura tenuto dal vecchio D.G., soprattutto nell’ultimo anno.

A margine aggiungiamo che il Dott. Porta ha parlato della necessità di rivedere il Contratto Integrativo Aziendale (che data al 2001) e che quindi uno degli obiettivi di questa Direzione sarà l’intrapresa di un confronto sull’argomento.

FSI ha rilevato che nel suo intervento il Direttore ha richiamato principi legati al rilancio di efficienza, all’autonomia (dalla politica) di Arpa nel segno del servizio alla cittadinanza.
Inoltre ha fatto specifico riferimento ai doveri che ricadono sulla sua figura in tema di sicurezza, garantendo interventi volti a risolvere i problemi in questo specifico ambito.
Nel nostro intervento abbiamo ricordato come la sicurezza è un concetto, come prevede la Legge, da interpretarsi in maniera estensiva; quindi non solo la sicurezza fisica ma anche il benessere psicologico dei lavoratori va adeguatamente salvaguardato attraverso l’utilizzo corretto di tutti gli strumenti di cui questa Agenzia dispone.     

Per quel che ci riguarda abbiamo ricordato come le condizioni in cui è ridotta ARPA siano in buona parte la diretta conseguenza di politiche “schizofreniche” chiaramente mirate a soddisfare esigenze del tutto diverse dalla efficienza e dalla razionalità dell’azione.

Sappiamo tutti come il Paese e le sue istituzioni stanno attraversando uno dei momenti più difficili ed incerti della storia recente, non ha senso fare ragionamenti che non tengano conto della realtà che ci circonda; fatta questa doverosa premessa possiamo affermare che il messaggio che il nuovo Direttore ha voluto trasmettere ci è sembrato distensivo e tutto sommato rassicurante, quindi  aspettiamo di vedere le proposte e le azioni che concretamente verranno formulate per regolarci di conseguenza nella nostra azione futura.  


Redatto a cura del
Coordinamento FSI – USAE
Arpa Piemonte